2018 – 2019 – 2020 Requisiti psicofisici porto d’armi

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale – certificato porto d’armi

MINISTERO DELLA SANITA’

DECRETO 28 aprile 1998

 

 IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la  legge 6 marzo  1987, n.  89, che attribuisce  al Ministro
della  sanita'   il  potere   di  fissare   i  criteri   tecnici  per
l'accertamento  dei  requisiti  psicofisici minimi  per  ottenere  la
licenza di porto d'armi;
  Visto il  proprio decreto in data  14 settembre 1994, con  il quale
sono stati  determinati detti  requisiti in maniera  differenziata in
relazione ai diversi  tipi di armi, ai diversi  impieghi delle stesse
ed al loro diverso grado di pericolosita';
  Considerato che a  seguito dell'emanazione di tale  decreto si sono
manifestate     alcune    difficolta'     interpretative,    vertenti
particolarmente  sulle  disposizioni concernenti  l'accertamento  dei
requisiti visivi;
  Ritenuta la  necessita' di apportare al  testo opportune modifiche,
sia sotto  il profilo  tecnicoscientifico che medicolegale  e tecnico
-procedurale;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Acquisito il  parere favorevole  della Conferenza permanente  per i
rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta
dell'11 dicembre 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  requisiti  psicofisici minimi  per  il  rilascio ed  il  rinnovo
dell'autorizzazione al  porto di fucile  per uso di  caccia, prevista
dalla  legge  11 febbraio  1992,  n.  157,  ed  al porto  d'armi  per
l'esercizio dello  sport del  tiro al volo,  prevista dalla  legge 18
giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
  1)  Requisiti visivi:  acutezza  visiva non  inferiore  a 8/10  per
l'occhio  che  vede  meglio,   raggiungibile  con  lenti  sferiche  o
cilindriche  positive  o  negative  di  qualsiasi  valore  diottrico;
l'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti
a contatto, anche associate ad occhiali.
  Per  i  monocoli (organici  e  funzionali)  l'acutezza visiva  deve
essere di  almeno 8/10, raggiungibile  anche con correzione  di lenti
normali o corneali, o con l'uso di entrambe.
  Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali,
accertabile con il test delle matassine colorate.
  2)  Requisiti   uditivi:  soglia  uditiva  non   superiore  a  30dB
nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della
soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di
500,  1000, 2000  Hz) o,  in  alternativa, percezione  della voce  di
conversazione  con  fonemi combinati  a  non  meno  di sei  metri  di
distanza complessivamente.
  Tale  requisito  puo'  essere  raggiunto anche  con  l'utilizzo  di
protesi acustiche adeguate.
  In  caso di  valori di  soglia superiori  a quelli  sopra indicati,
l'idoneita' e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
  3)  Adeguata  capacita' funzionale  degli  arti  superiori e  della
colonna vertebrale, raggiungibile, in  caso di minorazioni, anche con
l'adozione  di  idonei mezzi  protesici  od  ortesici che  consentano
potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
  4) Assenza di alterazioni  neurologiche che possano interferire con
lo  stato di  vigilanza o  che abbiano  ripercussioni invalidanti  di
carattere motorio, statico e/o dinamico.
  5) Assenza di disturbi  mentali, di personalita' o comportamentali.
In  particolare,   non  deve  riscontrarsi  dipendenza   da  sostanze
stupefacenti, psicotrope  e da alcool. Costituisce  altresi' causa di
non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti
e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
                               Art. 2.
  I  requisiti  psicofisici minimi  per  il  rilascio ed  il  rinnovo
dell'autorizzazione al porto d'armi per  uso difesa personale, di cui
all'art.  42  del regio  decreto  18  giugno  1971,  n. 773,  sono  i
seguenti:
   1) Requisiti visivi:
  a) soggetti con visione binoculare:
     visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;
     visus corretto: 10/10 complessivi.
  E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie
e negative fino  a 10 diottrie; l'eventuale differenza  tra gli occhi
non  deve essere  superiore a  3 diottrie  per l'ipermetropia  e a  5
diottrie per la miopia.
  Per correzione si intende la correzione totale.
  Per  quanto  concerne  la correzione  dell'astigmatismo,  non  sono
ammessi   vizi  di   refrazione   superiori  alle   3  diottrie   per
l'astigmatismo   miopico,   alle   2  diottrie   per   l'astigmatismo
ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.
  b) soggetti monocoli:
     visus naturale minimo: 1/10;
     visus corretto: 9/10.
  E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie
e negative fino a 10 diottrie.
  Per correzione si intende la correzione totale.
  Per quanto  concerne la  correzione dell'astigmatismo,  valgono gli
stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
  c)   senso  cromatico   sufficiente  con   percezione  dei   colori
fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
  2)  Requisiti   uditivi:  soglia  uditiva  non   superiore  a  20dB
nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della
soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di
500, 1000, 2000  Hz); comunque la soglia per  ciascuna frequenza deve
essere inferiore  a 50 dB.  In alternativa, percezione della  voce di
conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza,
con non meno di 2  metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche
con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
  3)  Adeguata  capacita'  degli   arti  superiori  e  della  colonna
vertebrale  raggiungibile,   in  caso   di  minorazioni,   anche  con
l'adozione  di  idonei mezzi  protesici  od  ortesici che  consentano
potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
  4) Assenza di alterazioni  neurologiche che possano interferire con
lo  stato di  vigilanza o  che abbiano  ripercussioni invalidanti  di
carattere motorio, statico o  dinamico. Non possono essere dichiarati
idonei i soggetti  che hanno sofferto negli ultimi due  anni di crisi
comiziali.
  5) Assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali.
  In  particolare,  non  deve  riscontrarsi  dipendenza  da  sostanze
stupefacenti, psicotrope  e da alcool. Costituisce  altresi' causa di
non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti
e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
                               Art. 3.
  L'accertamento dei requisiti psicofisici e' effettuato dagli uffici
medicolegali o dai distretti sanitari delle unita' sanitarie locali o
dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
  Il  richiedente,  sottoponendosi  agli accertamenti,  e'  tenuto  a
presentare  un  certificato  anamnestico, da  compilarsi  secondo  il
modello di cui  all'allegato 1), rilasciato dal medico  di fiducia di
cui all'art.  25 della legge  23 dicembre 1978,  n. 833, di  data non
anteriore a tre mesi.
  Il medico certificatore prescrivera'  tutti gli ulteriori specifici
accertamenti che riterra' necessari,  da effettuarsi presso strutture
sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello
di cui all'allegato 2), viene consegnato all'interessato.
  Il giudizio  di non idoneita'  deve essere comunicato  entro cinque
giorni all'autorita' di pubblica  sicurezza competente per territorio
di residenza anagrafica dell'interessato.
                               Art. 4.
  Avverso  il giudizio  negativo l'interessato  puo', nel  termine di
trenta  giorni, proporre  ricorso  ad un  collegio medico  costituito
presso l'U.S.L. competente, di  norma a livello provinciale, composto
da almeno tre medici, pubblici  dipendenti, di cui uno specialista in
medicina legale delle  assicurazioni, ed integrato di  volta in volta
da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.
  L'esito   del  ricorso   viene  comunicato   entro  cinque   giorni
all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.
  Tutti gli accertamenti  sanitari e le prestazioni  di laboratorio e
strumentali  derivanti dall'applicazione  del  presente decreto  sono
posti a totale carico del richiedente.
                               Art. 5.
  Il presente  decreto verra' trasmesso  alla Corte dei Conti  per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 28 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1998
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 389

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