Scadenza patenti e procedure emergenza CORONAVIRUS 2020: aggiornamenti dal Ministero dei Trasporti

Articolo aggiornato al 1 aprile 2020 (con circolare del 1 aprile 2020)

A causa dell’emergenza Coronavirus in tutta Italia, le Motorizzazioni provinciali hanno sospeso la maggior parte delle attività, per questo motivo tutti gli esami per la patente sono sospesi. Gli esami per tutte le categorie di patenti sono stati  prorogati al 30 giugno 2020 – sono ugualmente sospesi anche gli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

Tutte le procedura di conversione o duplicazione di patente sono analogamente sospesi. Con quale tempistica? Dipende da caso a caso. Abbiamo cercato di schematizzare la casistica attraverso lo specchietto sottostante. Bisogna anche tenere conto del fatto che tutte le situazioni sono “in divenire”, vale a dire che ANCORA NON SI SA per quanto tempo si prolungherà questa situazione, dal momento che dipende prima di tutto dall’andamento del contagio.

Ecco  tutte le scadenze, così come indicato dalle varie comunicazioni ministeriali. In linea generale, per le patenti di guida viene applicata la norma relativa ai documenti di identità e riconoscimento (art. 104 del decreto “Cura Italia”), mentre CQC, ADR CAP e permessi provvisori di guida rientrano nella regolamentazione relativa ai titoli abilitativi.

Documento scaduto o prossimo alla scadenzaIn scadenza dalProroga di validità fino alArticolo di riferimento
Patenti di guida e patenti nautiche31/01/202031/08/2020Art. 104 DL 17/03/2020 “Cura Italia”

DPR 28/12/2000 N. 445 (lettera c art. 1 comma 1)

 Fogli rosaDal 1/2/2020 al 30/04/202030/6/2020• Decreto MIT del 10/3/2020
CQCDal 23/2/2020 al 29/06/202030/06/2020• DM delle Infrastrutture e Trasporti 10/03/2020 n. 106

• Art. 103 comma 3 DL 17/03/2020 “Cura Italia”

CFP – ADRDal 23/2/2020 al 29/06/202030/06/2020• DM delle Infrastrutture e Trasporti 10/03/2020 n. 106

• Art. 103 comma 3 DL 17/03/2020 “Cura Italia”

CAP (KA – KB)Dal 31/01/2020 al 15/04/202015/06/2020• ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020
Permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali30/06/2020• decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020

• art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020

Attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tDal 31/01/2020 al 15/04/202015/06/2020 • Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”
• Art. 59 Legge 29/06/2010 n. 120
• Art. 115 comma 2 lett. a e b del CDS
Attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone,Dal 31/01/2020 al 15/04/202015/06/2020• Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”

• Art. 59 Legge 29/06/2010 n. 120

• Art. 115 comma 2 lett. a e b del CDS

Certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guidaDal 31/01/2020 al 15/04/202015/06/2020• Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CEDal 31/01/2020 al 15/04/202015/06/2020• Art. 103 comma 2 DL 17/03/2020 “Cura Italia”

GLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO PATENTE E LA REVISIONE PATENTE SONO SOSPESI

Gli esami per tutte le categorie di patenti vengono sospesi e prorogati al 30 giugno 2020 – sono ugualmente sospesi anche gli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020

Fonte: Decreto MIT del 10/3/2020

CARTE DI CIRCOLAZIONE E PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PROROGATI DI VALIDITA’ FINO AL 15 GIUGNO 2020

Ad esempio: – estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC – ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza – fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine; – carte di circolazione, e le relative targhe EE – autorizzazioni alla circolazione di prova – autorizzazioni alla circolazione di veicoli a metano, cisterne, veicoli ATP

Fonte: Circolare MIT del 23/3/2020

REVISIONE VEICOLI, PROROGATA AL 31 OTTOBRE 2020

Autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti entro il 31 luglio 2020 alle visite e prove di cui agli articoli 75, 78, 80 CDS. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “Ripetere” e fa riferimento anche a alle scadenze del DTT 307 (c.d. barrato rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Fonte: DL 17/03/2020 “Cura Italia”

CONVERSIONE PATENTI EXTRACOMUNITARIE

Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi in corso (ad esempio le istanze per le conversioni di patenti extracomunitarie), il MIT ha chiarito, con la circolare del 23 marzo 2020, che “A norma del comma 1 dell’art. 103,sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi  ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020″. Vedi anche l’articolo dedicato.

NB I veicoli considerati necessari per fare fronte all’emergenza COVID-19 sono gestiti con una procedura diversa

Gli Uffici periferici del DTNAGP garantiscono lo svolgimento delle attività ritenute indifferibili come ad esempio:
– visita, collaudo e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi di trasporto pubblico (autobus, mezzi di soccorso, ecc.)
–  visita, collaudo e immatricolazione dei veicoli con titolo adibiti al trasporto di merci e persone
–  visita, collaudo e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o il trasporto di persone disabili
–  visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel periodo in questione, trasporti in ambito internazionale
– macchine agricole e macchine operatrici (circolare del 1 aprile 2020)

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